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Bonus “Prima Casa Under 36”: Le Nuove Istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il 2024

Bonus prima casa

Estensione del Bonus fino al 31 Dicembre 2024

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente rilasciato la circolare n. 14/E, che contiene le nuove linee guida sul bonus “prima casa under 36”. Questo incentivo è stato progettato per facilitare l’acquisto della prima abitazione da parte dei giovani con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. L’agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2024, confermando il suo ruolo cruciale in un mercato immobiliare sempre più inaccessibile per le nuove generazioni.

Utilizzo del Credito d’Imposta

Per chi ha registrato il contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023, la circolare chiarisce che per gli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024, sarà riconosciuto un credito d’imposta. Questo credito, che può essere utilizzato nel 2025, corrisponde alle imposte pagate in eccesso.

Come Richiedere il Credito d’Imposta

I contribuenti devono dichiarare la propria intenzione di avvalersi del bonus tramite un atto integrativo al notaio. Questo documento deve attestare il possesso dei requisiti necessari e può essere stipulato anche dopo il 31 dicembre 2024, purché entro il periodo di utilizzo del credito d’imposta.

Requisiti ISEE

L’accesso al bonus richiede un ISEE non superiore a 40.000 euro annui al momento del rogito. Per gli atti stipulati prima dell’entrata in vigore della proroga, è consentito presentare un ISEE valido ottenuto successivamente, purché riferito allo stesso nucleo familiare presente alla data del rogito.

Esempi di Applicazione del Bonus

La circolare include esempi pratici di come utilizzare il credito d’imposta in vari scenari, come il riacquisto dell’immobile, con differenze basate sull’imposizione di imposta di registro o IVA.

Indicazioni Operative

Di seguito, una sintesi delle principali indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate:

  • Atti definitivi tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024: Se il contribuente non dispone di una certificazione ISEE valida al rogito, può presentarla successivamente, a condizione che si riferisca allo stesso nucleo familiare.
  • Dichiarazione al notaio: Gli acquirenti devono presentare una dichiarazione al notaio per ottenere il credito d’imposta, manifestando la volontà di avvalersi del beneficio e dichiarando il possesso dei requisiti.
  • Atto integrativo: Deve indicare il numero di protocollo dell’attestazione ISEE valida o della DSU presentata.
  • Stipula dell’atto integrativo: Può avvenire anche dopo il 31 dicembre 2024, ma entro il termine di utilizzo del credito d’imposta.
  • Esenzione dall’imposta di registro: L’atto integrativo è esente dall’imposta di registro.
  • Utilizzo del credito d’imposta: Valido per imposte di registro, ipotecarie e catastali, IVA e imposta sui finanziamenti.
  • Esclusione del beneficio fiscale: Non applicabile se il diritto all’immobile deriva da un verbale di aggiudicazione del 2023 con decreto di trasferimento nel 2024.
  • Acquisto soggetto a imposta di registro: Il credito d’imposta utilizzato non conta per la maturazione del credito da riacquisto.
  • Acquisto soggetto a IVA: Il contribuente può beneficiare del credito d’imposta per l’importo netto delle imposte versate.
  • Atti definitivi dal 1° marzo 2024 al 31 dicembre 2024: Continuano ad applicarsi le linee guida della circolare n. 12/E del 2021 sulla disciplina del credito d’imposta da riacquisto.

Questo insieme di indicazioni offre una guida dettagliata per i giovani acquirenti, chiarendo le modalità di accesso e utilizzo del bonus “prima casa under 36” fino alla fine del 2024.

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